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Statuto

Società italiana di Astrobiologia

 

Statuto della Società Italiana di Astrobiologia

 

ART. 1 – Denominazione e Sede.

 

Il nome dell’associazione scientifica è “Società Italiana di Astrobiologia”.

 

ART. 2 – Principi costitutivi.

 

La Società Italiana di Astrobiologia è un’associazione no-profit di ricercatori con l’interesse comune verso lo studio della definizione della vita e della sua origine, evoluzione e distribuzione nell’Universo. L'Associazione è a carattere nazionale, libera ed indipendente da ogni governo, organizzazione o partito politico.

 

ART. 3 – Obiettivi.

 

La Società Italiana di Astrobiologia ha lo scopo di accrescere le conoscenze di base  nell’ambito di discipline fino ad ora considerate appartenenti ad aree distinte, come la biologia, la chimica, la fisica, la medicina, l'ingegneria, l’astrofisica e la geologia, e di favorire lo sviluppo tecnologico per applicazioni spaziali e terrestri.

 

Per la natura fortemente interdisciplinare dell’astrobiologia, il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione dipende in modo fondamentale dal coordinamento e dallo sviluppo congiunto di diverse discipline scientifiche e dei relativi programmi di ricerca. L’Associazione si prefigge, quindi, l’integrazione e la condivisione delle conoscenze scientifiche.

 

Gli obiettivi della Società sono:

 

  • Promuovere il progresso delle conoscenze nel campo della Astrobiologia;

  • Promuovere e coordinare la ricerca fondamentale ed applicata;

  • Promuovere e favorire i rapporti con altre organizzazioni internazionali di eccellenza nel settore;

  • Promuovere e coordinare attività di alta formazione;

  • Stimolare la collaborazione tra ricercatori di diverse discipline;

  • Stabilire relazioni con analoghe associazioni;

  • Favorire lo sviluppo di tecnologie abilitanti per applicazioni terrestri e spaziali;

  • Promuovere meeting e conferenze;

  • Favorire la diffusione delle conoscenze per fini educativi e divulgativi.

  • Attuare ogni azione necessaria a tutelare gli interessi della Astrobiologia e dei suoi cultori.

 

Per raggiungere tali obiettivi la Società si avvarrà di tutti i mezzi che gli organi sociali riterranno appropriati.

 

ART. 4 – Soci

 

La Società è composta dai Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Emeriti, Soci Sostenitori, Soci Onorari.

 

a.   I Soci Fondatori sone le persone fisiche che hanno fondato l'associazione

b.   I Soci Ordinari possono divenire coloro i quali hanno apportato contributi scientifici nel campo della Astrobiologia o che, anche se in altri campi, hanno contribuito al suo progresso con ricerche originali. L'ammissione di un socio ordinario sarà basata sull'esame da parte del Comitato Scientifico dei lavori pubblicati e degli altri titoli del candidato. I Soci Ordinari hanno diritto ad intervenire e votare nelle Assemblee generali, ad occupare cariche sociali, a partecipare alle riunioni della Società, ad usufruire delle pubblicazioni della Società a condizioni speciali.

c. I Soci Emeriti divengono di diritto tutti i Soci iscritti da almeno dieci anni alla Società, allorché si ritirano dalla professione attiva o sono collocati in pensione. I Soci Emeriti hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari.

d.   I Soci Sostenitori possono divenire persone, Enti pubblici o privati, Associazioni, Istituti che intendano favorire il raggiungimento degli obiettivi della Società con contributi finanziari, donazioni o con altri atti a favore della Società. Il Socio Sostenitore che sia un Ente, Associazione o Istituto è rappresentato nella Società da un delegato che ha diritto di intervento nelle Assemblee Generali, ma non ha diritto al voto nè può essere eletto a cariche sociali. In caso di persone, la qualifica di Socio Sostenitore è compatibile con quella di Socio Ordinario, Socio Emerito o Onorario. In tali casi il Socio Sostenitore può esercitare i diritti corrispondenti a tali altre qualifiche.

e.   I Soci Onorari possono divenire cittadini stranieri che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della Astrobiologia. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

 

I Soci Ordinari sono tenuti a versare entro il primo quadrimestre di ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci Sostenitori sono tenuti a versare entro lo stesso termine una somma corrispondente ad almeno venti volte la quota dei Soci Ordinari. I Soci Emeriti ed Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.

 

Il Socio può decadere:


a.   per dimissioni da presentare per iscritto al Presidente della Società;

b.   per morosità, dopo due anni di mancato pagamento delle quote annuali di associazione;

c.   per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi delle Società, per delibera del Consiglio Direttivo.

 

Il Socio decaduto per morosità può essere reiscritto previo pagamento delle quote di associazione arretrate.

 

 

ART. 5 – Gestione

 

1.   La gestione della Società ed il perseguimento dei suoi fini sono curati dai Soci per mezzo dei seguenti organi:


a.   l'Assemblea generale;

b.   il Presidente e il Collegio dei Soci Fondatori

c.   il Consiglio direttivo;

d.   il Comitato Scientifico;

 

2.   Principio informatore nella gestione della Società dovrà essere quello di garantire adeguata rappresentanza alle varie discipline in cui si articola la Astrobiologia.

 

 

ART. 6 – Assemblea generale

 

L'Assemblea generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione. L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria ogni due anni ed in via straordinaria ogni qualvolta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno; la convocazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun Socio con almeno tre settimane di preavviso.

 

Un Socio può, con delega scritta, farsi rappresentare da un altro Socio; un Socio non può avere più di una delega.

 

Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Società; egli sarà coadiuvato dal vice-Presidente e dal Segretario-tesoriere. Come primo atto, il Presidente procederà alla registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati.

 

L'Assemblea generale ha le seguenti attribuzioni:


a.   approvare la relazione ed il rendiconto finanziario presentato dal Consiglio Direttivo;

b.   eleggere due membri del Consiglio Direttivo;

c.   proporre al Consiglio Direttivo i programmi scientifici ed economici della Società per il successivo biennio;

d.   nominare nuovi Soci onorari ed emeriti proposti dal Consiglio Direttivo;

f. deliberare su proposte ed argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.

 

Un decimo degli iscritti, con preavviso di almeno 4 settimane dalla data dell'Assemblea, può chiedere al Consiglio direttivo d'inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea gli argomenti che crede opportuno discutere.

 

Le delibere dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega.

 

Le votazioni dell'Assemblea generale avvengono:


a.   mediante voto segreto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. L'elezione avviene a maggioranza relativa dei voti.

b.   mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio direttivo o da un quinto dei Soci con diritto di voto presenti o rappresentati;

c.   per alzata di mano in tutte le altre circostanze.

d.   A discrezione e per iniziativa del Consiglio Direttivo, in casi urgenti, le votazioni possono avvenire anche per corrispondenza. Le modalità di esecuzione di tali votazioni sono descritte nel Regolamento.

 

 

ART. 7 – Il Presidente e il Collegio dei Soci fondatori

 

 

All'atto della costituzione dell'Associazione, ed in ogni situazione equivalente, il Presidente è eletto tra le persone fisiche che fondano l'associazione (Collegio dei Soci fondatori). Il Presidente dura in carica per tre anni. La carica è rinnovabile, nel caso di rinnovo consecutivo per solo un mandato. Successivamente, il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa dei suoi membri. In caso di parità dei voti si procede a nuova elezione.

 

Il Presidente:


      •    rappresenta legalmente l'Associazione, in Italia e all'estero;

      •    convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

      •    cura l'esecuzione delle decisioni;

      •    coordina l'attività dell'Associazione.

 

Il Presidente rappresenta la Società, dispone della firma della Società, convoca almeno due volte all'anno il Consiglio Direttivo e lo presiede; promuove l'attuazione della delibera dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo e decide dei provvedimenti urgenti. Il Presidente può delegare il vice-Presidente a sostituirlo per singoli atti.

 

Il Presidente ha facoltà di aprire conti correnti bancari e postali in Italia e all'estero presso Istituti di credito e di compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sarà appositamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

 

Il Presidente con il parere favorevole di almeno metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo in prima seduta, o con la maggioranza relativa degli aventi diritto in seconda seduta, nomina il vice-Presidente.

 

Il vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce per singoli atti.

 

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina il Segretario-tesoriere.

 

Il Segretario-tesoriere coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività della Società, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci. È il consegnatario dei beni della Società e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l'elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.

 

 

 

ART. 8 – Il Consiglio direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal vice-Presidente, dal Segretario-tesoriere, dal Presidente uscente e da sei Consiglieri.

 

Quattro dei sei Consiglieri sono indicati dal Collegio dei Soci Fondatori tra i suoi componenti, se necessario a maggioranza relativa dei componenti del Collegio, mentre i restanti due sono eletti alla prima riunione utile dall'Assemblea Generale. I Consiglieri eletti restano in carica 2 anni, con possibilità di rinnovo del mandato.

 

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto, incluso il Presidente uscente. Le delibere vengono prese a maggioranza relativa, in caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

 

In caso si renda vacante un posto di Consigliere, il Consiglio Direttivo può cooptare un Socio Ordinario quale supplente temporaneo. In caso si renda vacante il posto di Segretario-Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un sostituto. Tali supplenze varranno sino alla scadenza del mandato.

 

Il Consiglio Direttivo entra in carica subito dopo la sua costituzione e si riunisce almeno due volte all'anno.

 

Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di quattro membri del Consiglio.

 

 

ART. 9 – Compiti del Consiglio direttivo

 

Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la Società, ed in particolare:


a.   promuove qualsiasi iniziativa che giudichi utile a conseguire gli obiettivi della Società;

b.   promuove ed organizza le riunioni scientifiche, incluso un Congresso Nazionale biennale;

c.   promuove e sostiene le attività editoriali della Società;

d.   amministra i beni della Società e autorizza le spese;

e.   redige una relazione biennale sull'attività svolta dalla Società ed il Rendiconto finanziano;

f. propone all'Assemblea i candidati per la nomina a Soci onorari;

g.   nomina direttamente i Soci ordinari ed i Soci Sostenitori e ratifica il passaggio di Soci ordinari ad emeriti;

h.   nomina il Comitato Scientifico;

i. propone all'Assemblea l'importo della quota annuale di associazione;

l. delibera sulla decadenza del Socio per dimissioni o morosità.

 

Il Consiglio Direttivo può:

 

m.  nominare e servirsi per singoli problemi di Comitati di studio composti da Soci Ordinari;

n.   utilizzare persone, Enti, Organizzazioni anche esterni alla Società ed anche dietro compenso per quanto attiene alla amministrazione della Società ed alla organizzazione di manifestazioni sociali.

 

 

 

 

ART. 10 – Comitato Scientifico

 

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di venti membri, designati dal Consiglio Direttivo tra le personalità distintesi nei campi di attività e ricerca che riguardano gli scopi della Associazione.

 

I membri del Comitato Scientifico rivestono detta carica per due anni e possono essere riconfermati; essi, su proposta del Consiglio Direttivo, eleggono a maggioranza assoluta dei membri in carica, il proprio Presidente ed, occorrendo, un Vice- Presidente ed un Segretario.

 

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato dal proprio Presidente, dal Presidente della Società o su richiesta di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

 

Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative scientifiche della Associazione ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo. Per tali scopi i singoli membri del Comitato Scientifico possono essere contattati dal Consiglio Direttivo anche individualmente e separatamente. Il Comitato scientifico valuta le richieste di iscrizione alla società, cura la gestione del sito web e di tutte le attività volte alla pubblicizzazione della Società.

 

 

 

ART. 11 – Finanziamento

 

La Società provvede al finanziamento delle proprie attività:


a.   con le quote pagate dai Soci;

b.   con i contributi dei Soci sostenitori;

c.   con le rendite del patrimonio;

d.   con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento giudicato accettabile dal Consiglio direttivo:

e.   con i contributi di altri Enti.

 

Il fondo patrimoniale è costituito da:


f. i beni mobili ed immobili di proprietà della Società;

g.   eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;

h.   eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

 

ART. 12 – Modifiche di statuto

 

Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Collegio dei Soci Fondatori, o dai due terzi del Consiglio Direttivo e devono essere approvate dall'Assemblea generale dei Soci a maggioranza di almeno 2/3 di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto.

 

Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze o delle risposte, il Consiglio Direttivo indice, entro trenta giorni, un'altra Assemblea straordinaria di seconda convocazione, oppure referendum a mezzo lettera o posta elettronica, con i quali si può deliberare sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti o dei voti pervenuti.

 

ART. 13 – Regolamento

 

Modifiche al Regolamento annesso al presente Statuto possono essere elaborate dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione dei Soci in occasione dell'Assemblea generale o per lettera. Gli inserimenti o modifiche avvengono a maggioranza dei votanti.

 

ART. 15 – Scioglimento della Società

 

La Società può essere sciolta dal Collegio dei Soci fondatori con delibera presa a maggioranza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

 

A seguito dello scioglimento della Società, il Collegio dei Soci Fondatori, sentito il parere del Consiglio Direttivo, stabilisce l'eventuale destinazione del patrimonio della Società.

 

 

(in vigore dal                   )

Società Italiana di Astrobiologia

 


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